Art. 5.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto - IVA interna, per la quale la devoluzione è del 70 per cento del gettito, e dell'IVA per l'importazione, per la quale la devoluzione è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo secondo le norme emanate con legge statale nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto. In caso di mancata

 

Pag. 7

emanazione della legge nel termine indicato, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».